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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"RASSEGNA INTERNAZIONALE DI MUSICA SACRA VIRGO LAURETANA"
Art. 1
L'Associazione senza scopo di lucro "RASSEGNA INTERNAZIONALE DI MUSICA SACRA VIRGO LAURETANA", è costituita con sede in Loreto in Piazzale Lotto.
Art. 2
L'Associazione ha lo scopo principale di organizzare annualmente la Rassegna Internazionale di Musica Sacra Virgo Lauretana.
Nell'ambito di tale finalità essa potrà anche:
a) Promuovere attività esecutive, didattiche, artistiche ed espositive inerenti la musica sacra polifonico-vocale di ogni epoca e di ogni scuola;
b) Contribuire alla diffusione della cultura musicale sacra, riscoprire e far rivivere la creatività della Cappella Lauretana e delle Cappelle Marchigiane nei secoli;
c) Favorire e sostenere la conoscenza e l'amicizia artistica e culturale fra i popoli, attraverso l'approfondimento dei significati spirituali della musica sacra;
L'Associazione inoltre può aderire ad Enti ed Associazioni la cui attività può favorire la realizzazione dei propri fini.
Art. 3
Sono Soci fondatori dell' Associazione coloro che hanno promosso la costituzione dell'Ente e precisamente:
-Regione Marche
-Provincia di Ancona
-Comune di Loreto
-Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto
-Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.
-Istituzioni Riunite Opere Laiche Lauretane e Pia Casa Hermes
-Associazione Lauretana Adamo Volpi.
Art. 4
Sono Soci ordinari gli Enti pubblici, le persone giuridiche ed i privati che avranno fatto domanda di associazione. L'ammissione dell' aspirante socio è subordinata alla dichiarazione di aderire pienamente allo Statuto e alle finalità dell'Ente, nonché all'assunzione dell'impegno a svolgere attività in favore dell'associazione secondo i criteri generali di cui al presente Statuto ed ai regolamenti, e nel rispetto di quanto di volta in volta deliberato dagli organi dell'Associazione stessa.
L'ammissione resta in ogni caso subordinata al giudizio del Consiglio di amministrazione, il quale valuterà in proposito il contributo che l'aspirante socio può fornire all'Associazione nel perseguimento degli scopi istituzionali.
Detti Soci - sia fondatori che ordinari - collaborano per lo sviluppo dell' Ente mediante corresponsione di quote sociali.
Art. 5
La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.
Il socio può recedere in ogni tempo, comunicando la propria decisione per iscritto ai componenti del Consiglio d'Amministrazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la relativa dichiarazione sia fatta almeno tre mesi prima di tale data, fatto salvo l'obbligo di corresponsione della quota associativa relativa all'anno in cui si richiede il recesso.
L'esclusione deve essere decisa dall'assemblea dei soci con deliberazione motivata.
Essa può essere pronunciata nei confronti del socio il quale con il proprio comportamento abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale o il prestigio dell'Ente, e in ogni caso qualora ricorrano gravi motivi. Si applica il disposto dell'articolo 24, comma 3°,2° periodo, del Codice Civile.
Art. 6
Sono organi istituzionali dell' Associazione:
-L'Assemblea dei soci (fondatori e ordinari)
-Il Consiglio d'Amministrazione
-Il Presidente e il Vice Presidente
-Il Sindaco revisore
Art. 7
L'Assemblea generale dei soci è formata dai soci fondatori e dai soci ordinari. In caso di Enti, in persona dei rispettivi rappresentanti permanentemente o di volta in volta delegati, purché sia i soci fondatori che gli ordinari siano in regola con le contribuzioni sociali. A ciascun socio spetta un solo voto. Il voto si esercita personalmente o mediante delega rilasciata per iscritto ad altro socio.
Art. 8
L'Assemblea Generale dei soci:
1. Elegge i componenti del Consiglio d'Amministrazione, con esclusione di quelli previsti dall'art. 12;
2. Nomina il Sindaco Revisore;
3. Approva, su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, il bilancio di previsione e, su relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del sindaco Revisore, il rendiconto economico finanziario;
4. Delibera sulle modifiche statutarie, su proposta del Consiglio d'Amministrazione o di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto; la maggioranza necessaria per l'approvazione di tali delibere deve essere qualificata da almeno la maggioranza assoluta degli associati;
5. Decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto sulla fiducia al Consiglio d'Amministrazione unicamente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, qualora almeno i due quinti dell' Assemblea ne facciano specifica e motivata richiesta.
Nel caso di approvazione della sfiducia il Consiglio d'Amministrazione decade automaticamente.
6. Delibera in merito all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti;
7. Delibera su ogni altro oggetto attinente agli scopi e alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza, o sottoposti al suo esame dal Consiglio d'Amministrazione.
Art. 9
L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per le deliberazioni sui bilanci e deve essere inoltre convocata nei casi previsti dall'articolo 21 comma 2°, del Codice civile o su specifica richiesta dal Sindaco Revisore.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima di ventiquattro ore da quella fissata per la prima.
Art. 10
L'Assemblea si intende valida se in prima convocazione è presente la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le proposte si intendono approvate se prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Ogni associato presente potrà rappresentare per delega non più di due associati assenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per le modifiche statutarie e per la fiducia al Consiglio d'Amministrazione valgono le disposizioni stabilite nel precedente art.8 anche in seconda convocazione.
Art.11
Le delibere dell'Assemblea, validamente adottate con le maggioranze di volta in volta richieste a norma dell'art.lO del presente statuto, sono comunicate a tutti gli associati e affisse presso la sede dell'Associazione per i sessanta giorni successivi alla loro adozione.
Il loro contenuto è trasmesso, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a chi ne faccia espressa richiesta.
Art. 12
L'amministrazione dell' Associazione è affidata al Consiglio d'Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, in ogni caso sempre in numero dispari, secondo quanto deciso di volta in volta dall' Assemblea, e rimarrà in carica cinque anni.
I soci fondatori hanno diritto di nominare ciascuno un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio opera validamente con la nomina di almeno cinque componenti.
Il Presidente dell' Associazione deve essere scelto tra i membri del Consiglio d'Amministrazione.
I Consiglieri sono responsabili della gestione a norma dell'articolo 38 del Codice Civile; essi sono rieleggibili e le loro cariche gratuite.
Art. 13
Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente quando ne ravvisa la necessità e comunque non meno di quattro volte all'anno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da parte di almeno tre consiglieri.
La convocazione deve essere comunicata almeno cinque giorni prima dell' adunanza.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. L'Amministratore che nel corso dell'anno sociale non si presenta ad almeno una riunione, senza giustificato motivo, del Consiglio è considerato decaduto a tutti gli effetti.
Art. 14
Il Consiglio d'Amministrazione:
a) Sulla base delle disponibilità accertate nel bilancio preventivo, elabora, predispone ed attua i programmi delle attività e delle manifestazioni artistiche;
b) Redige annualmente il bilancio ed il rendiconto economico - finanziario da sottoporre all' Assemblea generale dei soci per l'approvazione. Il bilancio ed il rendiconto approvati sono depositati presso la sede dell' associazione. Tutti gli associati hanno diritto a riceverne copia. Previa richiesta è consentito a chiunque vi abbia interesse a prenderne visione;
c) Elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente;
d) Nomina il Direttore Artistico e ne determina contrattualmente il trattamento economico;
e) In caso di necessità o qualora particolari circostanze lo richiedessero, nomina uno o più consulenti artistici;
f) Predispone i regolamenti dell'associazione a cui dà attuazione puntuale e corretta;
g) Può assumere, a seconda delle esigenze, personale amministrativo, tecnico e di servizio, determinando il relativo trattamento economico con osservanza delle disposizioni di legge e provvede alla stipula delle convenzioni con i collaboratori;
h) Compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati quelli che, per disposizione di legge, dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, siano riservati ad altri organi;
i) Nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi organo giurisdizionale e amministrativo, ed in qualunque grado di giurisdizione;
j) Determina per ogni esercizio finanziario in sede di bilancio preventivo le quote sociali annue per i soci fondatori e i soci ordinari, previa preventiva autorizzazione da parte degli Enti soci dell'Associazione e nei tempi utili per le obbligatorie previsioni di bilancio degli Enti stessi.
Art. 15
Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio d'Amministrazione, compie gli atti e le operazioni inerenti alle attribuzioni e alle facoltà conferitegli, ha la rappresentanza e la firma dell' Associazione e quindi è autorizzato:
-a riscuotere da parte di persone giuridiche, Enti pubblici e privati entrate di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza;
-a delegare, in tutto o in parte taluno dei suoi poteri, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio.
Nell'Assemblea e nel Consiglio d'Amministrazione, in caso di impedimento del Presidente, tutte le sue attribuzioni competono al Vice Presidente.
Art. 16
L'Assemblea nomina un Sindaco Revisore tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili.
Il Revisore dura in carica tre esercizi finanziari e può essere rieletto.
Il suo ufficio è gratuito.
Il Sindaco Revisore controlla l'amministrazione dell'associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità in relazione ai titoli di entrata e di spesa, riferisce sui bilanci che devono essere presentati all' Assemblea, accerta ogni volta che lo ritiene opportuno la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli.
Art. l7
Il servizio di tesoreria o di cassa può essere affidato ad un istituto di credito ed i mandati di pagamento e gli ordinativi d'incasso dovranno portare la firma del Presidente (o del Vice Presidente).
Art.18
Il patrimonio dell' Associazione è costituito:
-dai beni mobili ed immobili e dai valori che vengono in proprietà dell'Ente per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo;
-dalle rendite dei predetti mobili ed immobili;
-dalle somme trasferite al patrimonio, anche in titoli, dal fondo riserva;
-dai contributi e dalle quote associative dei soci fondatori e dei soci ordinari;
-dalle contribuzioni ordinarie e straordinarie concesse e devolute all'Ente per le sue iniziative e per l'attuazione dei suoi programmi;
-dagli interessi attivi e dai redditi patrimoniali, nonché dagli utili derivanti da manifestazioni ed attività organizzate.
Tutte le entrate dell'Associazione costituiscono il fondo comune destinato al finanziamento dell'attività dell'Ente e pertanto disponibile per le spese correnti di funzionamento e di investimento (in conto capitale) dell'associazione, con l'eccezione di quei beni i quali, per espressa volontà del donante o testatore, non possono essere alienati.
Art.19
L'Esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° -primo - gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Non oltre il 30 novembre l'Assemblea Generale è convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e, non oltre il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
Art. 20
In caso di scioglimento dell'Ente, per qualsiasi causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altri Enti con analoghe finalità istituzionali, per fini di pubblica utilità, fatta salva ogni altra destinazione imposta dalla legge.
Art. 21
All'Associazione è vietato distribuire, anche se in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Art. 22
Per tutto quanto non disposto e previsto nel presente Statuto si osservano le norme di legge in materia.
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